Art. 2.
(Presidenza dell'Osservatorio).

      1. La presidenza dell'Osservatorio è attribuita a un vice Ministro nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca.
      2. L'Osservatorio ha un presidente onorario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica nella persona di una eminente personalità del mondo scientifico.

 

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      3. La carica di vice presidente dell'Osservatorio è attribuita al presidente del consiglio scientifico di cui all'articolo 4, eletto dai membri dello stesso consiglio nel proprio ambito.